Il Consiglio di Stato ha ribadito la piena legittimità dell’obbligo vaccinale per i sanitari. Lo ha fatto con una ordinanza (n. 583 del 2022) resa in un giudizio avviato dinanzi al TAR Veneto. Ad essere impugnato dinanzi al Giudice Amministrativo di primo grado è l’obbligo vaccinale sancito per il personale sanitario. Domanda respinta in primo grado e, ora, anche in secondo.

Chi impugna tale obbligo lo fa tirando in ballo l’art. 32 della Costituzione, invocando il principio di autodeterminazione. Si tratta, secondo il Consiglio di Stato, di una lettura parziale, non meritevole di accoglimento. Il Giudice amministrativo, infatti, rileva la necessità di operare il bilanciamento di interessi tra la salute pubblica e la libertà di autodeterminazione del singolo. A prevalere è la tutela della salute pubblica e, in particolare, degli utenti della sanità pubblica e privata.

Ancora: l’obbligo vaccinale per il personale sanitario è giustificato dal principio di solidarietà verso i soggetti più fragili. Secondo il Consiglio di Stato, le misure contestate da parte appellante si inseriscono nel quadro di una strategia generale di contrasto alla pandemia. Esse non risultano essere sproporzionate né discriminatorie, né lesive dei diritti fondamentali dei destinatari. Insomma, la Costituzione è pienamente rispettata.

L’ordinanza richiama, infine, i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. La legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost. se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri. L’obbligo vaccinale per i sanitari, quindi, è salvo.