Che disservizi e malfunzionamenti della linea telefonica possano dare origine ad un danno risarcibile, appare quasi scontato, soprattutto se il soggetto che li subisce è un imprenditore, che quindi utilizza il telefono o internet per lavorare. Meno scontato è, però, dar conto di un danno risarcibile che non sia il semplice indennizzo previsto dai contratti di fornitura che vengono stipulati con l’operatore di riferimento. Lo chiarisce la Corte di cassazione (sentenza 2359 del 29 gennaio 2019), che, richiamando i numerosi precedenti in materia, ricorda come, per poter ottenere il risarcimento di un danno ulteriore, è necessario dare compiuta prova dello stesso. In particolare:
- a) danno non patrimoniale (cd. “danno da stress”): serve la prova della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio;
- b) danno da perdita di chance: serve la prova della possibilità concreta di raggiungere la chance perduta, in termini di apprezzabilità, serietà e consistenza;
- c) danno liquidato in via equitativa (“a forfait”): serve comunque dar prova che un danno si è verificato: la liquidazione equitativa infatti soccorre quando è difficile dare un valore ad un danno che, in ogni caso, è stato provato nella sua esistenza.
In conclusione, dal disservizio non discende automaticamente alcun danno: per ottenere un risarcimento ulteriore rispetto all’indennizzo contrattuale, serve dimostrare di aver effettivamente subito delle conseguenze sfavorevoli.
Avv. Andrea MARTINIS
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