La stagione invernale è alle porte e starete già preparando sci e snowboard. È il momento ideale, quindi, per ripassare diritti e doveri di chi si mette in pista.

Punto di partenza è la legge n. 363 del 2003, che disciplina la pratica degli sport invernali.

La legge stabilisce, anzitutto, alcuni obblighi per i gestori degli impianti, come, ad esempio,

  • l’obbligo di assicurazione e
  • l’obbligo mantenere in sicurezza gli impianti, segnalando eventuali ostacoli lungo le piste ovvero, in caso di necessità, chiudendo temporaneamente i tratti di pista che risultino pericolosi.

La legge 363 fissa inoltre alcuni obblighi di comportamento per chi scende in pista, che ricordano quelle in vigore per la circolazione stradale. Ecco alcuni esempi:

  • tenere una condotta tale da non recare pericolo agli altri,
  • regolare la velocità in presenza di incroci, edifici, scarsa visibilità, affollamento e principianti
  • obbligo di precedenza a chi arriva da destra, salvo che sia indicato diversamente
  • obbligo di prestare soccorso (o avvertire i soccorsi) a chi è caduto
  • presunzione di pari responsabilità in caso di scontro tra sciatori
  • casco obbligatorio per i minori di 14 anni.

Accanto ai doveri, gli sciatori hanno anche dei diritti, primo fra tutti quello di essere risarciti del danno subito in caso di caduta, se questa caduta è addebitabile al gestore degli impianti.

Per aver diritto al risarcimento, è necessario dimostrare che la caduta si è verificata nell’ambito dell’impianto sciistico; il gestore andrà esente da responsabilità nel caso in cui riesca a dimostrare che la caduta si è verificata per caso fortuito, ovvero per colpa dello stesso danneggiato. Classica ipotesi in cui il gestore non è responsabile è quella della caduta verificatasi nel corso di una discesa fuoripista.

Possiamo riassumere dicendo che la responsabilità del gestore della pista da sci sussiste nel caso di danni riconducibili ad inadeguata manutenzione della pista, ovvero ad urto con ostacoli artificiali non adeguatamente segnalati e protetti; al contrario, non potrà ritenersi esigibile dal custode, invece, l’eliminazione dei rischi naturali cd tipici, quali la presenza di zone alberate ai fianchi del tracciato, la mutevolezza del pendio, la presenza di tratti nevosi di differente consistenza, ecc.

Ovviamente, nel caso in cui la caduta riguardi un minore affidato alla scuola, la richiesta di risarcimento del danno andrà indirizzata a quest’ultima.

(avv. Andrea Martinis)