L’introduzione abusiva in un sistema informatico (art. 615-ter c.p.) si concretizza anche se chi accede è in possesso della password; ciò che conta, infatti, è che tale accesso avvenga contro la volontà del titolare. È questo, in sintesi, il principio messo in pratica dalla Cassazione che, con sentenza n. 2905 del 22 gennaio 2019 ha confermato la condanna pronunciata contro l’ex marito che si era introdotto sul profilo Facebook della moglie infedele, per leggere e fotografare una chat.
Nel caso deciso, infatti, il marito (poi ex marito) conosceva la password della moglie e quindi non ha dovuto “forzare” per poter accedere al profilo, ma è evidente che l’accesso, finalizzato ad accertare il tradimento, è avvenuto contro la volontà della moglie, che non ne era al corrente e, quindi, non ha potuto esprimere il suo assenso all’accesso stesso. Non solo: acquisita la prova del tradimento, il marito ha cambiato la password, rendendo quindi impossibile alla moglie di entrare nel proprio profilo: anche valorizzando questo aspetto, è evidente che il login effettuato dall’ex marito ben si configura come indesiderato dal titolare e quindi “abusivo”.
Avv. Andrea MARTINIS
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