Un automobilista, percorrendo una strada urbana, centra in pieno un grosso albero, caduto sulla carreggiata. Chi paga i danni all’automobile e al conducente?
La responsabilità del custode
La risposta più scontata è: l’ente gestore della strada, in questo caso il Comune. Questo in qualità di soggetto tenuto alla custodia dei luoghi. Secondo l’art. 2051 del codice civile, infatti, il custode è responsabile del danno cagionato dalla cosa soggetta alla sua cura. Si tratta però di capire fino a che punto si può spingere questa responsabilità.
Una recente ordinanza della Corte di cassazione (n. 27527 del 2021) aiuta a fare chiarezza in materia. Nel caso specifico, appunto, un’automobile è finita addosso ad un albero, caduto sulla strada nel corso di un nubifragio. Il danneggiato si è rivolto al Comune, ma i giudici che si sono succeduti nei diversi gradi di giudizio gli hanno dato torto. Come mai?
Il punto di partenza è dato dalle circostanze in cui si sono verificati i fatti. I testimoni ascoltati hanno riferito di un violento nubifragio, evento non esattamente frequente nella zona in questione. Allo stesso tempo, si è accertato che l’albero era caduto prima del sopraggiungere dell’automobilista che – forse – avrebbe potuto evitarlo laddove fosse stato maggiormente diligente.
La custodia e la prevedibilità
La riflessione centrale, che esclude la responsabilità del Comune, è però legata al modo in cui funziona lo schema della responsabilità per cose in custodia. Non si può pensare cioè che il custode sia chiamato a rispondere se non nei limiti della prevedibilità. L’area della sua colpa, quindi, è limitata da quella entro cui è racchiusa la possibilità, per lui, di esercitare il controllo sulla cosa. Ed è il caso fortuito che spezza il legame tra custode ed evento che gli si vuole imputare.
Per caso fortuito deve intendersi un evento imprevedibile, che esula cioè dal flusso di eventi che – in condizioni normali – il custode potrebbe e dovrebbe prendere in considerazione. Al custode non si può chiedere di immaginarsi l’imprevisto. Il concetto della prevedibilità, quindi, si rapporta intrinsecamente a quello della conoscibilità, utilizzato per esprimere proprio l’obbligo del custode di rappresentarsi in anticipo lo status in cui può venire a trovarsi il bene che custodisce.
E proprio qui si torna al caso concreto: cosa avrebbe potuto realisticamente fare il Comune? Assodato che si è trattato di un nubifragio eccezionale e che l’albero è appena caduto, riesce difficile pensare di immaginarsi la caduta dell’albero ed esigere che il Comune ne curi immediatamente la rimozione. L’evento occorso, dice la Cassazione, “non era prevedibile e quindi non risultava evitabile da parte del Comune, in virtù della circostanza di essersi formato poco prima del sinistro per una causa estrinseca ed estemporanea creata da un nubifragio eccezionale”.
Avv. Andrea MARTINIS
diritto civile (responsabilità civile, assicurazioni, recupero crediti), privacy, diritto penale