Alcoltest: la prova dell’etilometro non regge se la taratura non è conforme. Ad occuparsi nuovamente della materia è il Tribunale di Bolzano (sentenza n. 381/2022), che ha assolto – con formula piena – l’imputato dall’accusa di guida in stato di ebbrezza. L’automobilista ha sicuramente tirato un sospiro di sollievo, visto che i rilievi dell’etilometro avevano indicato un tasso alcolemico piuttosto rilevante, in termini di sanzione penale.
I fatti sono quelli che ci si può facilmente immaginare: in esito ad un sinistro stradale, una pattuglia dei Carabinieri svolge i rilievi di rito. Tra questi, la misurazione del tasso alcolemico a mezzo apparecchiatura. Stante il livello indicato dalla doppia misurazione (oltre 2 g/l), scattava il procedimento penale a carico dell’automobilista.
La difesa
Che si è difeso, appunto, invocando una serie di irregolarità nella taratura dello strumento. A tutti è noto, infatti, che l’alcoltest deve superare alcune verifiche di regolarità, volte ad accertare, sostanzialmente, se le misurazioni sono attendibili. È Il Ministero dei Trasporti, ad esempio, a rilasciare l’omologazione e questa risposta va direttamente al costruttore o a un suo mandatario: questo comporta che non ci si può avvalere dell’omologazione rilasciata ad altri soggetti. L’apparecchio, inoltre, deve possedere una targhetta inamovibile, contenente dati utili come estremi dell’omologazione, identità del costruttore e numero identificativo.
Le eccezioni mosse dalla difesa hanno coinvolto tutta una serie di criticità. Anzitutto, la targhetta, che dovrebbe essere inamovibile, appariva manomessa. Secondariamente, c’era confusione tra il soggetto richiedente l’omologazione e quello a cui effettivamente avrebbe dovuto essere concessa. Non solo: si è appurato che la misurazione era stata effettuata in condizioni meteorologiche (tre gradi sotto zero) non corrispondenti al range di temperatura (0-45) che garantisce un risultato affidabile.
L’esito
Il risultato è l’impossibilità di considerare attendibile l’esito dell’alcoltest. A questo punto, il Tribunale non ha potuto fare altro che applicare il principio ormai consolidato in materia, secondo cui spetta all’accusa superare queste critiche. È il Pubblico Ministero, cioè, a dover dimostrare che quell’apparecchio può considerarsi attendibile. In assenza di ciò, non resta che pronunciare l’assoluzione.
Avv. Andrea MARTINIS
diritto civile (responsabilità civile, assicurazioni, recupero crediti), privacy, diritto penale