Il cosiddetto “Daspo” (divieto di accedere alle manifestazioni sportive) è una misura prevista a carico di coloro si rendano responsabili di reati violenti “in occasione o a causa di manifestazioni sportive”; in estrema sintesi, si impedisce a questa persona, per un determinato periodo di tempo, di partecipare a future manifestazioni sportive, eventualmente con “obbligo di firma” presso un comando di Polizia.

Ma quali possono essere le circostanze che legittimano questa misura? In particolare, ci si è chiesti se si possa applicare un daspo anche a carico di chi abbia commesso violenza in occasione di una partita di calcio trasmessa sul maxischermo. La risposta arriva dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 13619 del 2020) ed è affermativa. Nel caso esaminato, era prevista la trasmissione di un incontro di calcio su un maxischermo, collocato all’interno di uno stadio, al quale si accedeva tramite biglietto; l’imputato era entrato senza pagare, forzando i controlli all’ingresso e travolgendo una persona. Secondo i Giudici di legittimità, questa violenza deve ritenersi commessa “in occasione o a causa di una manifestazione sportiva”, a nulla rilevando che, all’interno di quello stadio, nessuno in realtà stesse giocando.

La Cassazione quindi evidenzia come l’ambito di applicazione della norma che prevede il daspo sia quello di violenze commesse in relazione ad un evento sportivo, facendo quindi leva sul fatto che la manifestazione sportiva sia la causa scatenante della violenza. Ed infatti sono state riconosciute rilevanti, ai fini dell’applicazione di un daspo, le violenze commesse non contemporaneamente all’evento sportivo, ma che comunque traevano origine da esso (classico esempio: i disordini tra tifosi avversari prima o dopo un incontro di calcio). La violenza rilevante, pertanto, è non solo quella commessa durante un evento sportivo, ma anche quella che è collegata causalmente a tale evento, proprio perché lo scopo del daspo è “bloccare” le persone che abbiano dimostrato di essere capaci di comportamenti violenti a causa di manifestazioni sportive.

Ecco allora che anche una partita di calcio trasmessa in streaming, se diventa per il tifoso un motivo per compiere atti violenti, può rappresentare una situazione rilevante ai fini dell’applicazione del daspo a suo carico.

(avv. Andrea Martinis)