Nuove regole per riconoscere un assegno di divorzio: la Corte di Cassazione ritiene che i vecchi principi siano superati ed indica quelli nuovi.
Fino alla recente sentenza n. 1154/2017 veniva riconosciuto un assegno a favore del coniuge economicamente debole in modo da fargli mantenere un “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio”; così era dalla sentenza n. 11490/1990, cioè da 27 anni.
Ma i tempi sono cambiati, come lo è il matrimonio all’interno della società.
Pertanto oggi possono ricorrere due ipotesi:
1) se il coniuge che richiede l’assegno possiede «mezzi adeguati» o è effettivamente in grado di procurarseli, il diritto deve essergli negato;
2) se, invece, il coniuge che richiede l’assegno dimostra di non possedere «mezzi adeguati» e prova anche che «non può procurarseli per ragioni oggettive», il diritto deve essergli riconosciuto.
Riassumendo, non c’è alcun diritto a conservare il tenore di vita matrimoniale, poiché l’interesse tutelato con l’attribuzione dell’assegno divorzile non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica.
Avv. Guendal Cecovini Amigoni
DDF Avvocati
Trieste – Gorizia – Udine

Avv. Guendal CECOVINI AMIGONI diritto civile (immobiliare, condominio, locazione, famiglia, successioni)