Con la legge di bilancio 2021 è arrivato il rimborso delle spese legali per chi è assolto con sentenza definitiva. A più di un anno dall’entrata in vigore della disposizione ha visto finalmente la luce il decreto del Ministero della Giustizia del 21 dicembre 2021 che ha definito i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi.

A chi spetta il rimborso

Da oggi, quindi, l’imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile “perché il fatto non sussiste”, “perché non ha commesso il fatto” o “perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato” avrà diritto al rimborso da parte dello Stato delle spese legali sostenute per la difesa. Il limite massimo è di 10.500 euro, ripartito in tre quote annuali di pari importo a partire dall’anno successivo a quello in cui la sentenza è diventata definitiva.

Il rimborso è però escluso in alcuni casi. La sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione, anzitutto. Anche in caso di assoluzione “parziale” (se vi è condanna per alcuni capi di imputazione e assoluzione per altri). Nessun rimborso, inoltre, in caso di estinzione del reato per prescrizione o amnistia. È altresì negato se l’imputato ha già beneficiato del patrocinio a spese dello Stato. Allo stesso modo, non c’è rimborso per l’imputato che ha ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite. Anche chi ha diritto al rimborso dall’ente da cui dipende, infine, non potrà accedere al beneficio.

Come procedere 

L’istanza dovrà essere presentata personalmente dall’imputato, dal titolare della responsabilità genitoriale o da chi ne ha la rappresentanza legale, nel caso di imputati minorenni o incapaci, o da uno degli eredi nell’interesse di tutti gli aventi diritto alla successione, in caso di morte dell’imputato.

Per richiedere il rimborso sarà necessario produrre la fattura del difensore con quietanza di avvenuto pagamento, il parere di congruità del competente Consiglio dell’Ordine degli avvocati e la copia conforme della sentenza corredata dal certificato di passaggio in giudicato della stessa.

A tal fine è stata istituita apposita piattaforma telematica, accessibile dal sito giustizia.it, a cui accedere mediante credenziali SPID di livello due.

Le scadenze

Le istanze andranno depositate, complete di tutti gli allegati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in corso alla data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione. Non saranno valutate se tardive o incomplete. Solo per le sentenze divenute irrevocabili nell’anno 2021, le istanze potranno essere presentate a partire dal 1° marzo 2022 e fino al 30 giugno 2022.

In caso di verifica positiva, invece, all’accoglimento dell’istanza seguirà l’emissione di un mandato di pagamento sul conto corrente indicato al momento dell’invio della domanda.

(avv. Valentina Ramella)