Un signore parcheggia l’automobile nel garage pertinente all’hotel dove ha prenotato una camera. Il garage è sorvegliato da due custodi che prendono in deposito le chiavi del veicolo. Poi, appena il signore si allontana, lo mettono in moto e spariscono all’orizzonte. Si, perché il garage non aveva un servizio di custodia e i due posteggiatori erano dei ladri. Saputa la notizia del furto, il proprietario del veicolo ha un malore. Purtroppo, per lui il colpo è così duro che le sue condizioni di salute precipitano e, alla fine, ne muore.
La richiesta di risarcimento danni
La tragedia ha, come conseguenza, la richiesta di risarcimento dei danni fatta dai parenti del deceduto contro l’albergo. Non parliamo dei danni conseguenti al furto del veicolo: quelli vengono indennizzati dall’assicurazione del veicolo stesso. I parenti chiedono il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del signore. Che, a sua volta, è stata una conseguenza del malore causato dal furto del veicolo parcheggiato nel garage di pertinenza dell’albergo. Dunque, la causa per danni viene fatta nei confronti dell’albergo.
Ma l’albergo si difende e osserva che non aveva alcuna responsabilità di custodire il veicolo. È pur vero che c’è un garage a disposizione dei clienti dell’albergo, ma l’albergo non si è mai fatto carico della custodia della macchina rubata. Una cosa è concedere uno spazio per parcheggiare l’auto, ma è un’ipotesi del tutto diversa quella in cui si sia concluso un contratto di deposito, che ha una sua specifica disciplina e fa sorgere varie responsabilità.
Il contratto di deposito
I giudici di primo e secondo grado danno ragione all’hotel, ritenendo non sussistere un contratto di deposito. Spiegano che “per instaurare un contratto di deposito deve concretamente esserci l’affidamento del veicolo, affidamento che può avvenire o tramite consegna materiale delle chiavi al titolare o con la ricezione di un documento che legittima il contraente a riprendere il veicolo. Nel caso di specie, tale affidamento non risultava, avendo … affidato incautamente le chiavi a persone che si spacciavano come posteggiatori, ancora prima di fare il check-in all’interno dell’Hotel.”
I parenti della vittima non si arrendono e ricorrono alla Corte di Cassazione, ma il risultato della decisione non cambia. Anzi, si ribadisce che “anche se si volesse ritenere … che il contratto di deposito sia stato concluso, l’incauto – se pur in totale buona fede – comportamento (del malcapitato) che volontariamente ha consegnato le chiavi della propria autovettura a due individui del tutto estranei alla struttura alberghiera e privi di alcun elemento identificativo atto a qualificarli come dipendenti, sarebbe sufficiente a provare la non imputabilità all’albergo della causa dell’inadempimento”. (Corte di Cassazione, ordinanza n. 29796/19)

Avv. Guendal CECOVINI AMIGONI diritto civile (immobiliare, condominio, locazione, famiglia, successioni)