Le “piogge eccezionali” che riempiono i notiziari non sono poi così eccezionali, almeno questo è ciò che emerge leggendo la sentenza della Corte di cassazione (Sez. VI Civile) n. 18856 del 28 luglio 2017. In sintesi, nel caso di specie, a causa della pioggia intensa le strade (di pertinenza comunale) si erano allagate e l’acqua mista a fango aveva finito per allagare un’autorimessa, provocando dei danni; di tali danni il proprietario ha chiesto risarcimento al Comune.
Secondo la Cassazione, che ha ripercorso l’iter processuale, la responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.) gravante sul Comune impone a questo obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita; il danneggiato, quindi, per ottenere il risarcimento del danno derivante da cosa in custodia deve dimostrare che i danni derivano dalla cosa (rapporto causale), mentre il custode, per liberarsi dalla responsabilità, deve dimostrare di aver effettuato la manutenzione e i controlli che gli sono imposti e che il danno non è quindi dipeso da sua colpa. Il custode è altresì liberato quando il danno deriva dal fatto dello stesso danneggiato ovvero da caso fortuito o forza maggiore.
Forza maggiore che, caratterizzandosi come evento imprevedibile ed inevitabile, secondo la Cassazione non può essere invocata nel caso di fenomeni atmosferici “che stanno diventando sempre più frequenti e, ormai, tutt’altro che imprevedibili”. La Corte, quindi, constatata la frequenza con cui certi eventi si presentano, esclude che essi possano considerarsi del tutto inattesi; poiché il custode deve rappresentarsi, quindi, la possibilità che simili eventi si verifichino, egli è tenuto ad attivarsi affinché tali eventi non contribuiscano a causare danni a terzi. In conclusione, le precipitazioni eccezionali possono dare luogo a caso fortuito solo quando costituiscano una causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a causare l’evento, nonostante la scrupolosa manutenzione e pulizia da parte del custode; mancando, nel caso di specie, manutenzione e pulizia, il Comune è stato condannato al risarcimento del danno.
Avv. Andrea MARTINIS
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