Il superamento del limite di velocità, come ben noto, può essere rilevato attraverso dei dispositivi elettronici, tipo autovelox o telelaser. In questi casi, in deroga rispetto alla regola generale, la contestazione della violazione non deve necessariamente essere fatta immediatamente, ma può essere notificata successivamente al diretto interessato. La multa, insomma, arriva direttamente a casa.

Simile possibilità è espressamente prevista nell’art. 201, comma 1-bis lettera f) del Codice della strada. L’articolo rimanda a sua volta al decreto-legge 121 del 2000, dove, all’articolo 4, viene definito il procedimento di individuazione dei tratti di strada in cui è consentito collocare questi strumenti di rilevazione. Deve trattarsi di strade extraurbane ovvero strade urbane di scorrimento, ovvero singoli tratti di esse, individuati con decreto del Prefetto. Spetta infatti al Prefetto individuare quelle zone in cui non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

Niente indicazione = niente multa

Il decreto prefettizio, quindi, fonda la possibilità di collocare un autovelox, di utilizzarlo e, quindi, di contestare validamente la violazione del limite di velocità, senza fermare immediatamente l’automobilista. Proprio per questo motivo è importante che il destinatario della sanzione sia messo nella condizione di poter accedere a questo decreto, per verificare cioè se il procedimento di individuazione del tratto di strada si è perfezionato.

La multa, di conseguenza, deve contenere l’indicazione del decreto. Se non lo fa, si tratta di una violazione sostanziale. Non è, cioè, un “semplice” vizio di forma, che non impedisce all’automobilista di impugnare il verbale. Al contrario, soltanto l’indicazione degli estremi del decreto nel verbale rende possibile al destinatario della contestazione l’accesso alla documentazione amministrativa e la predisposizione della difesa.

Si spiega così che la giurisprudenza, da ultimo Corte di cassazione, sentenza n. 10918 del 2021, è unanime nel ritenere che il verbale ove manca l’indicazione del decreto prefettizio, va annullato. Niente multa, quindi, se manca questa informazione.

(avv. Andrea Martinis)