Il rilevamento della violazione dei limiti di velocità si effettua sempre più spesso tramite apparecchiature elettroniche. Negli anni, è nato un vero e proprio mercato, fatto da aziende che producono e commercializzano questi apparecchi. Molti Comuni italiani hanno installato sulle loro strade auovelox e affini, quasi sempre ricorrendo alla forma del noleggio. In pratica, il Comune noleggia l’apparecchio, pagando al produttore un canone fisso e una percentuale sulle multe che l’autovelox ha permesso di elevare.
Le operazioni che portano, in concreto, ad una multa per eccesso di velocità, si svolgono attraverso la tecnologia. Questo però non significa che la pubblica autorità possa ritenersi sgravata dai suoi compiti: l’accertamento di una violazione al Codice della strada, infatti, è un procedimento che ha un rilievo pubblicistico e, come tale, richiede che sia un organo pubblico ad intervenire. L’esigenza di trasparenza, a garanzia dei cittadini, è evidente.
Il privato non può sostituire al 100% l’organo pubblico nella rilevazione delle violazioni
La Corte di cassazione (ordinanza n. 14108 del 2021), pronunciandosi sul caso di una multa per eccesso di velocità ha ribadito questo principio. Nel caso di specie, è stata la Polizia Municipale a multare l’automobilista, grazie alla rilevazione effettuata da un autovelox fisso, di proprietà di una ditta privata e noleggiato dal Comune. Ora, il contratto siglato tra il Comune e la ditta non offriva garanzie circa il ruolo svolto dalla Polizia nell’accertamento delle violazioni. In particolare, risultava che solo attraverso un improprio sistema di validazione dei dati si concretizzava l’intervento della Polizia.
Secondo la Corte, quindi, non si può pensare di affidare esclusivamente ad un privato l’accertamento delle violazioni al Codice della strada. Non solo. Con specifico riferimento al superamento dei limiti di velocità, in tanto sarà possibile l’accertamento senza contestazione immediata, in quanto il verbale menzioni il decreto del Prefetto che individua il tratto di strada come idoneo al collocamento di un autovelox. Se questa indicazione manca, la multa non regge. Allo stesso modo, l’Amministrazione che eleva la contravvenzione deve dimostrare che gli automobilisti erano stati avvertiti della presenza di un autovelox, attraverso i cartelli richiesti dalla legge. Anche qui, se questa prova manca, si può impugnare la contravvenzione.
Avv. Andrea MARTINIS
diritto civile (responsabilità civile, assicurazioni, recupero crediti), privacy, diritto penale