In questi tempi di pandemia, il traffico aereo si è drasticamente ridotto. Possiamo però prevedere che, non appena la situazione globale migliorerà, torneremo a volare più frequentemente. Si riproporranno così gli inconvenienti che tutti sperano di evitare quando salgono su un aereo, primo fra tutti la perdita o il ritardo nella consegna del bagaglio. Gli sfortunati passeggeri che si trovano alle prese con questa disavventura si pongono alcune domande, a cui ha risposto in modo esauriente un’ordinanza resa dalla Corte di cassazione (3165 del 2021).

1. Posso chiedere il risarcimento del danno? E quanto posso chiedere?

La risposta arriva direttamente dalla Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale che, all’articolo 22, prevede la responsabilità del vettore in caso di danneggiamento, ritardo o smarrimento del bagaglio. È quindi possibile avanzare una richiesta di risarcimento, ma ricordando che la stessa Convenzione limita il rimborso a 1000 diritti speciali di prelievo (una valuta convenzionale utilizzata come parametro). La limitazione non opera nel caso in cui il passeggero, al momento dell’imbarco, abbia dichiarato uno speciale interesse alla consegna (pagando un sovrapprezzo, in genere). In tale ipotesi, si parametra il rimborso a quanto dichiarato dal passeggero.

Al di fuori dall’ipotesi della dichiarazione speciale, la somma individuata dall’art. 22 (che corrisponde oggi circa a 1.200 euro) è un tetto massimo di risarcimento, che il giudice nazionale non può superare. Ciò che si può aggiungere sono esclusivamente le spese processuali sostenute dal passeggero per azionare in giudizio la richiesta risarcitoria.

A tal proposito, sia la Corte di cassazione che la Corte di Giustizia UE hanno ritenuto che il limite risarcitorio fissato dalla Convenzione di Montreal vada applicato a tutti i tipi di danni derivanti da perdita o smarrimento del bagaglio, ivi compreso il danno non patrimoniale. Questo significa che il passeggero che si ritrova senza bagaglio e che, per questo motivo, affronta alcune spese per rimediare (acquistare altri vestiti, ad esempio), dovrà rammentare che per questi acquisti avrà un rimborso solo fino a concorrenza con la somma corrispondente a 1000 diritti speciali di prelievo.

2. A chi mi devo rivolgere in caso di viaggio effettuato con due vettori diversi?

Nel caso in cui il viaggio abbia previsto due o più tratte, gestite da vettori diversi, la Convenzione di Montreal presume che si tratti di un’unica operazione. Ogni vettore che accetta passeggeri e bagagli, nel corso del viaggio, è considerato responsabile per i danni che possano derivare. Questo significa che il passeggero potrà rivolgersi al vettore che ha curato le operazioni nel tragitto in cui il danno si è verificato. Normalmente, però, il passeggero non è in grado di capire quando e dove si sia verificato il problema che ha poi portato alla perdita del bagaglio. Si pensi ai casi in cui, durante uno scalo, i bagagli vengono trasferiti da un aereo ad un altro direttamente dal personale che lavora in aeroporto. In questa ipotesi, entrambi i vettori vanno considerati solidalmente responsabili: il vettore citato dal passeggero, quindi, potrà chiamare in causa l’altro vettore, per vedere accertata la sua responsabilità.

(avv. Andrea Martinis)