La caduta di una persona, dovuta ad una buca stradale, rappresenta un vero e proprio “classico” nelle richieste di risarcimento del danno che vengono rivolte al soggetto (solitamente, un ente pubblico) che ha in gestione quel tratto di strada. Questa responsabilità viene azionata dal danneggiato sulla base dell’art. 2051 c.c., norma che prevede la responsabilità del custode, salvo che si provi il caso fortuito.

In parole povere, accertato che l’ente convenuto è effettivamente incaricato della custodia di quel tratto di strada, sarà l’ente stesso a doversi preoccupare di dimostrare che il danno si è verificato per una causa estranea al semplice rapporto di custodia (caso fortuito); se non riesce a fornire questa prova, dovrà risarcire il danno.

Nella nozione di “caso fortuito” viene fatta rientrare anche la colpa del danneggiato: è infatti un principio di comune buon senso quello di negare il risarcimento del danno a chi, a causa della sua negligenza, è responsabile del danno stesso. Ma la colpa, da sola, non basta. Lo ha ricordato la Corte di cassazione nella sentenza n. 26524 del 2020, relativa al caso di una persona caduta nell’avvallamento del vialetto del cimitero comunale. L’anomalia della strada era visibile, sì che la persona che poi è caduta avrebbe oggettivamente potuto accorgersi della buca ed evitarla, ma questo non è stato ritenuto sufficiente per escludere la responsabilità del Comune, custode del vialetto. La spiegazione è data dal fatto che mancava la prova che la condotta tenuta dalla persona, oltre ad essere colposa, fosse stata anche imprevedibile; l’art. 2051 c.c., infatti, consente l’esclusione di responsabilità solo quando si possa pensare che il comportamento non costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.

La presenza dell’avvallamento, anche se visibile, non esclude che qualcuno possa caderci dentro. Il custode, pertanto, avrebbe potuto e dovuto adottare tutte le cautele volte a scongiurare questa eventualità, come riparare la strada, oppure apporre una segnalazione o una delimitazione della zona pericolosa.

Il fatto che la condotta colposa fosse prevedibile, pertanto, non consente al custode di andare esente da responsabilità per la caduta. Questo non significa, però, che la colpa del danneggiato non abbia alcun peso nell’ottica di ottenere un risarcimento. La colpa, dice infatti la Cassazione, potrà comunque essere apprezzata dal giudice al momento di stabilire l’entità del risarcimento, che potrà essere ridotto o anche escluso sulla base dell’art. 1227 c.c., norma che bilancia il risarcimento del danno alla luce del fatto che lo stesso sia dipeso, in tutto o in parte, dalla colpa del danneggiato stesso.

 

(avv. Andrea Martinis)