Due recenti ordinanze della Corte di cassazione offrono altrettanti esempi di come il comportamento imprudente del danneggiato possa ridurre – o addirittura escludere – il diritto al risarcimento del danno; il tutto in applicazione dell’art. 1227 c.c., secondo cui, nel caso in cui la colpa del danneggiato abbia influito nel determinare il danno, “il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa”.
Nella prima ipotesi (ordinanza n. 21747/19) la vicenda era quella di un automobilista che aveva subito lesioni personali a causa di un sinistro stradale. Poiché si è accertato che, al momento del sinistro, il danneggiato non indossava le cinture di sicurezza, è stata ritenuta adeguata la diminuzione del risarcimento in misura del 30%. In estrema sintesi, il danneggiato ha ottenuto un risarcimento solo in misura del 70% a causa della sua imprudenza.
Anche la seconda ipotesi (ordinanza n. 20558/19) riguarda un incidente stradale; in questo caso il danneggiato era un motociclista che, al momento del sinistro, indossava un casco non omologato cosiddetto “a scodella”). Per tale ragione, si è ritenuto corretto non risarcire al danneggiato il danno derivante dalle lesioni riportate al volto. Il ragionamento seguito è semplice: tutte le lesioni che, in presenza di un casco omologato, non si sarebbero verificate, devono restare a carico del motociclista incauto.
Avv. Andrea MARTINIS
diritto civile (responsabilità civile, assicurazioni, recupero crediti), privacy, diritto penale