Quando si tratta di ripartire le spese in un condominio, la lite è sempre in agguato. Alcune voci di spesa poi sono particolarmente delicate. Tra queste, spicca per complessità il balcone: una struttura apparentemente semplice, ma piena di complessi problemi giuridici.
La Corte di Cassazione (ord.n. 10848/20) si è recentemente occupata di un caso molto particolare: le ringhiere dei balconi. Ed ha affermato il seguente principio: “mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell’art. 1117 c.c., non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio di esso, i rivestimenti dello stesso devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente, e perciò essenziale, funzione estetica per l’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole”.
Dunque, i balconi e le loro ringhiere non sono parti comuni, ma nel momento in cui sono ben visibili dall’esterno ed assolvono in misura preponderante alla funzione di rendere esteticamente gradevole l’edificio, vanno considerati tali. In questo caso, le spese di manutenzione delle ringhiere vanno sostenute da tutti i condomini.

Avv. Guendal CECOVINI AMIGONI diritto civile (immobiliare, condominio, locazione, famiglia, successioni)