Con una recente sentenza (n. 10423 del 15 aprile 2019) la Corte di cassazione torna ad occuparsi del delicato tema del “consenso informato”, ovvero l’informativa che il medico deve obbligatoriamente fornire al paziente prima di procedere ad un intervento, nel rispetto del diritto di autodeterminazione del paziente.
Il mancato rispetto di tale obbligo, si legge nella giurisprudenza di legittimità, può sussistere anche nella forma dell’informativa parziale, quando cioè al paziente non vengono prospettati adeguatamente tutti i tipi di intervento che andrà a subire. Per contro, non è richiesto il consenso nelle ipotesi di interventi eseguiti in emergenza, per salvare la vita della persona, ovvero di trattamento sanitario obbligatorio.
Nell’ipotesi in cui il consenso informato manchi, il paziente potrà avanzare due tipi di richieste risarcitorie:
- a) lamentare un danno alla salute, conseguente ad un intervento effettuato senza consenso;
- b) dolersi del mancato consenso, a prescindere dalle conseguenze dell’intervento.
Orbene, nel primo caso, ricorda la Cassazione, il paziente dovrà dimostrare, anche tramite presunzioni, che, in presenza di una informazione adeguata, avrebbe rifiutato l’intervento; nel secondo caso, invece, andranno provati i pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto di autodeterminazione.
Avv. Andrea MARTINIS
diritto civile (responsabilità civile, assicurazioni, recupero crediti), privacy, diritto penale