È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 27/2020 di conversione del decreto-legge 18/2020 “Cura Italia”. Tra le novità introdotte, c’è un provvedimento che sicuramente si colloca nel solco degli strumenti volti ad “alleggerire” la posizione economica dei cittadini, già pesantemente colpiti dalla situazione emergenziale. L’articolo 54-ter infatti prevede quanto segue: “Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.”
Questo significa che al debitore è stato garantito uno spazio di sei mesi, durante i quali le esecuzioni immobiliari che vadano a colpire la sua abitazione principale sono sospese. Ovviamente, in conformità alla ragione giustificatrice di questo provvedimento, la sospensione non andrà a riguardare immobili diversi da quelli inquadrabili come “abitazione principale”.