In sede di conversione del cosiddetto “decreto rilancio” sono state apportate alcune modifiche alla disciplina dei rimborsi per i viaggi e/o i pacchetti turistici che, a causa dell’emergenza sanitaria, non hanno potuto aver luogo. In precedenza il legislatore era infatti intervenuto (legge 27 del 24 aprile 2020, conversione del decreto “cura Italia”) adottando un sistema in cui al vettore/tour operator/agenzia di viaggi era lasciata la scelta di rimborsare integralmente il turista ovvero fornirgli un voucher di pari importo. Questo schema, dettato evidentemente dall’esigenza di salvaguardare gli operatori del turismo e i vettori, riparandoli dalle richieste di rimborso, era stato aspramente contestato non solo dalle associazioni dei consumatori, ma anche dalla Commissione Europea, che ha ravvisato una violazione dei principi basilari in materia di contratti turistici, secondo i quali deve essere il consumatore/viaggiatore a scegliere tra rimborso integrale e voucher, non certo l’organizzatore del viaggio.

Le modifiche apportate in sede di conversione del decreto rilancio, per così dire, cercano di salvare lo schema già in vigore, adeguandolo, per quanto possibile, ai dettami comunitari. È previsto infatti che i voucher per i viaggi annullati, anche quelli già emessi, durino 18 mesi, al termine dei quali il viaggiatore, se non ha utilizzato il voucher, potrà chiedere il rimborso, che andrà corrisposto entro 14 giorni. Parimenti, il rimborso potrà essere chiesto decorsi 12 mesi dall’emissione del voucher. Questa soluzione, di fatto, cerca un compromesso tra le esigenze degli operatori di settore (che temono di vedere prosciugate le proprie casse dalle richieste di rimborso) e il rispetto della normativa comunitaria; il risultato pratico è quello di “congelare” per 12 mesi le istanze dei consumatori, nella speranza che, nel frattempo, alcuni di loro decidano di viaggiare, utilizzando i voucher, e che gli operatori ricomincino a incassare. Non è un caso, infatti, che sia prevista anche l’introduzione di un fondo per coprire i casi di voucher non rimborsati a causa dell’insolvenza di vettori/tour operator. C’è da vedere, a questo punto, se questa nuova disciplina soddisferà le richieste della Commissione Europea.

(avv. Andrea Martinis)