Il Decreto Legge 19/2020, entrato in vigore il 26.03.2020, “aggiusta” il tiro in merito alle violazioni delle prescrizioni dettate nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. Il decreto conferma la continuità dei divieti precedentemente adottati a mezzo dei vari decreti legge e contempla la possibilità, in caso di urgenza e in attesa di provvedimenti da parte del Presidente del Consiglio, che le Regioni adottino misure ulteriormente restrittive.

La novità è rappresentata dal fatto che gli spostamenti non autorizzati e le ulteriori violazioni non sono più puniti come reato (art. 650 c.p.) ma solo in via amministrativa, ovvero con il pagamento di una sanzione il cui importo varia da 400 a 3000 euro. È previsto l’aumento di un terzo nel caso in cui la violazione sia commessa “mediante l’utilizzo di un veicolo”; è inoltre prevista, per il mancato rispetto delle restrizioni relative ad attività commerciali, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura temporanea (da 5 a 30 giorni). Proprio come alle multe elevate ai sensi del codice della strada, anche per queste sanzioni sarà possibile il ricorso al pagamento in misura ridotta: il decreto prevede infatti espressamente un richiamo all’art. 202 Cds (e quindi, la sanzione sarà in misura minima se il pagamento avviene entro 60 giorni; sarà ridotta del 30% se pagata entro 5 giorni). Resta invece sanzionato penalmente il mancato rispetto delle restrizioni da parte di chi si trova in quarantena perché è stato trovato positivo al virus. 

Quanto, infine, alle violazioni già accertate, il decreto prevede la loro depenalizzazione: esse vengono quindi convertite in altrettante sanzioni amministrative, la cui misura è quella minima, ridotta alla metà (200 euro quindi).

Qui il link al provvedimento.

(avv. Andrea Martinis)