Nei giorni scorsi una notizia ha fatto il giro della Rete, rimbalzando ovunque tra condivisioni e commenti più o meno pertinenti. Secondo alcuni titoli, un Tribunale avrebbe confermato la sospensione di alcuni dipendenti di una RSA, che si erano rifiutati di sottoporsi al vaccino anti Covid-19. Da qui si è scatenata la consueta furia dei commentatori internettiani, divisi come sempre in fazioni diametralmente opposte, tipo curve da stadio. Come sempre, è facile immaginare che ben pochi di loro abbiano realmente letto il provvedimento in questione (per la precisione, emesso dal Tribunale di Belluno in data 19.03.2021). Eppure, è da lì che si deve partire, per poter capire cosa realmente è successo.

Anzitutto, nessun dipendente è stato sospeso o licenziato. Il datore di lavoro, semplicemente, visto il loro rifiuto di sottoporsi a vaccino, li ha messi in ferie. Contro questo provvedimento hanno sporto reclamo, sostenendo di temere un provvedimento ben peggiore (sospensione o licenziamento). Il Tribunale di Belluno, semplicemente, ha ritenuto che tale pericolo, al momento, non esiste.

Il Tribunale ha giustificato la decisione di porre in ferie i dipendenti “no vax” prendendo spunto dalle norme del codice civile che impongono al datore di lavoro di garantire la salute dei dipendenti e dei luoghi di lavoro. L’art. 2087 del codice civile, infatti, impone all’imprenditore di adottare le misure e le cautele volte ad assicurare un ambiente di lavoro sano. I dipendenti in questione, lavorando in RSA, si trovano quotidianamente esposti al rischio di essere contagiati dal “Coronavirus”. Il vaccino, offerto come strumento di protezione, garantirebbe loro uno schermo contro il rischio di contagio, così come un caschetto o le scarpe anti infortuni. Il rifiuto della vaccinazione comporta che i dipendenti non possano ritenersi al sicuro e il datore di lavoro, proprio per proteggerli, li rimuove temporaneamente da un ambiente lavorativo che, nelle loro condizioni di non vaccinati, potrebbe essere nocivo.

La possibilità di porre in ferie il dipendente tenendo conto delle esigenze imprenditoriali, infine, è una facoltà che la legge ammette (art. 2109 codice civile), per cui, ad avviso del Tribunale, non vi è alcun pericolo per i dipendenti.

In conclusione: il Tribunale non ha avallato alcun “obbligo di vaccinazione” (né potrebbe farlo, del resto, visto il contenuto dell’art. 32 Costituzione), nessun dipendente è stato licenziato o sospeso per aver rifiutato il vaccino. La lezione è sempre la stessa: prima di condividere o commentare notizie in modo superficiale, informatevi a fondo.

(avv. Andrea Martinis)