L’entrata in vigore il 30 aprile 2020 della legge di conversione del Decreto Cura Italia porta con sé novità importanti per il settore delle costruzioni e dell’edilizia, uno dei settori maggiormente colpiti dal lockdown da Coronavirus, novità contenute nell’art. 103 del citato Decreto Legge convertito in Legge 27/2020. Esaminiamole in sintesi.
- Obbligo di pagamento dei lavori già eseguiti da parte dei committenti privati.
Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2 (cioè 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad oggi in vigore sino al 31.07.2020). In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori (art. 103 comma 2-ter D.L. convertito). Il committente, quindi, indipendente da quanto convenuto contrattualmente è tenuto a pagare i lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori. Per l’esecutore delle opere sarà quindi importante ottenere quanto prima la certificazione della Direzione Lavori in merito al SAL alla data di sospensione delle opere, così potendo avanzare nei confronti del committente la richiesta di pagamento anticipato rispetto alle scadenze in precedenza pattuite e cercare di far fronte ai ritardi della prosecuzione delle lavorazioni.
- Responsabilità attenuate per i ritardi nelle consegne dei lavori.
La sospensione imposta dal lockdown porta con sé inevitabili conseguenze sul piano dei ritardi e degli inadempimenti contrattuali da parte delle imprese edili nella consegna dei lavori. L’art. 91 della Legge di conversione del Cura Italia contiene una precisazione in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento. Infatti, all’articolo 3 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, è inserito il comma 6-bis, il quale prevede che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. Trattasi di una forma di responsabilità attenuata della quale bisognerà tener conto in sede giurisdizionale a fronte di una richiesta di risarcimento del committente o della pretesa del pagamento di una penale. L’intervento normativo non ha accolto integralmente le richieste provenienti dal mondo dell’edilizia più propenso ad una esclusione automatica di risarcimenti e penali, mentre il legislatore ha optato semplicemente per una norma di vantaggio per il costruttore nel caso di contenzioso.
- Proroga scadenza titoli abilitativi, certificati e DURC.
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, atti abilitativi e termini di inizio e di ultimazione dei lavori, previsti dall’articolo 15 del D.P.R. 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (art. 103 comma 2 D.L. convertito). La legge di conversione ha altresì chiarito che tale disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), alle segnalazioni certificate di agibilità (SCA), nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Ciò ha eliminato il dubbio generato dal Cura Italia in merito ai procedimenti di SCIA e SCA che non hanno natura di titoli/provvedimenti. Medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La proroga si estende anche al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Non di minore importanza la proroga di 90 giorni del termine per l’inizio e la fine dei lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione e per i piani attuativi (art. 103 comma 2-bis D.L. convertito).
Ciò premesso, è necessario domandarsi se tali novità trovino applicazione anche in Friuli Venezia Giulia, che – ricordiamo – in quanto Regione Autonoma a statuto speciale ha potestà legislativa primaria in materia di edilizia, espressa nella L.R. 19/2009 (cd. Codice regionale dell’Edilizia). Ora, se è pacifico che le norme in tema di obbligo di pagamento dei lavori già eseguiti da parte di committenti privati e di responsabilità attenuate per i ritardi nella consegna dei lavori hanno valenza sull’intero territorio nazionale, lo stesso non può dirsi per la norma in tema di proroga di titoli abilitativi e certificazioni edilizie contenute nel D.L. Cura Italia. Quest’ultimo, infatti, fa riferimento al T.U. 380/2001, non direttamente applicabile in FVG.
Sul punto interviene in soccorso l’art. 4 della L.R. FVG 5/2020 (in vigore dal 01.04.2020 e dedicata a “Ulteriori misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19”), il quale afferma, al comma 1, che “trova applicazione l’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”, mentre precisa, al comma 2, che “ferme restando le diverse discipline autorizzative e le relative scadenze, i titoli abilitativi nonché gli altri atti abilitativi edilizi, comunque denominati, di cui alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’Edilizia), in corso di efficacia nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e fino alla cessazione dichiarata dell’emergenza da COVID-19, conservano automaticamente la loro efficacia per ulteriori sei mesi rispetto alle scadenze ordinarie, senza necessità di alcun adempimento, comunicazione o richiesta da parte dei soggetti interessati”.
Se, quindi, anche in FVG la proroga di validità di titoli e altri atti abilitativi edilizi è adeguatamente garantita dal richiamo contenuto nella L.R. FVG 5/2020, sarà probabilmente necessario un intervento interpretativo per verificare l’effettiva scadenza dei titoli: infatti, mentre la norma nazionale conserva la validità degli stessi per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (allo stato in essere sino al 31.07.2020), la norma regionale conserva l’efficacia degli stessi per ulteriori sei mesi rispetto alle scadenze ordinarie.