“Cyberbullismo” è l’atto di bullismo compiuto da un soggetto (cyberbullo) che, soprattutto mediante i social network, pubblica materiale offensivo (testi, foto e immagini) o crea gruppi «contro».

Il «cyberbullismo» si è diffuso con l’ampio utilizzo dei social-network da parte dei minorenni. Essi ne sono i principali responsabili e vittime.

Il 67% dei ragazzi ritiene che il cyberbullismo sia la prima minaccia sui banchi di scuola, nella propria camera, di giorno e di notte.

E’ pertanto stata scritta una legge, che ha un occhio di riguardo proprio per i ragazzi.

Ogni ragazzo di almeno 14 anni, anche senza avvertire i genitori, può chiedere al sito internet la rimozione di qualsiasi materiale offensivo che lo riguardi.

Il sito deve provvedere entro 24 ore (sennò ci si deve rivolgere al Garante della Privacy).

In tutte le scuole un professore diventerà il referente per i problemi di bullismo telematico.

In caso di cyberbullismo, il preside dovrà contattare subito le famiglie coinvolte, prima che la situazione si aggravi divenendo un reato.

I cyberbulli tra i 14 e i 18 anni potranno venire convocati dal Questore con i genitori ed essere ufficialmente “ammoniti”, come per lo stalking.

Avv. Guendal Cecovini Amigoni

DDF Avvocati

Trieste – Gorizia – Udine