Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 16601/17) danno il via libera ai cosiddetti danni punitivi, ovvero alla condanna risarcitoria che, oltre a comprendere il ristoro per il danno subito, contemplano una quota a titolo di “condanna” per il danneggiante, in ragione del tenore della condotta ovvero della gravità del suo comportamento. Fino ad ora, la giurisprudenza era compatta nel ritenere che questo istituto non potesse trovare spazio nell’ordinamento italiano, ma la pronuncia delle Sezioni Unite ha ritenuto di invertire la tendenza.

All’origine di questa decisione c’è una pronuncia statunitense (che prevedeva un risarcimento danno comprendente una quota di danni punitivi) di cui è stata chiesta esecuzione in Italia e che, pertanto, è stata passata all’esame dalla Corte d’appello, la quale ne ha valutato la conformità ai principi di ordine pubblico. La Cassazione, nel decidere sul ricorso presentato contro la pronuncia della Corte d’appello, ne ha confermato la valutazione positiva, specificando che la previsione dei cosiddetti “punitive damages” non contrasta con l’ordinamento italiano. Le Sezioni Unite riscontrano infatti che nel nostro ordinamento esistono già delle previsioni normative che contemplano ipotesi risarcitorie alla cui base c’è qualcosa di più del semplice ristoro patrimoniale: si pensi, ad esempio, agli interessi moratori per il ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali (d.lgs. 231/02) o alla condanna per lite temeraria (art. 96 c.p.c.); ciò detto, non significa che i giudici possano deliberatamente pronunciare sentenze di condanna comprendenti danni punitivi, se non nei casi in cui vi sia una legge che preveda tale facoltà. Ecco quindi, conclude la Corte di cassazione, che anche per l’efficacia in Italia delle condanne straniere al pagamento di punitive damages, sarà indispensabile che a fondamento di tale condanne vi sia una previsione normativa.

Pur con il limite della “riserva di legge”, la pronuncia rappresenta un concreto e significativo cambio di rotta rispetto ai precedenti giurisprudenziali: la strada verso una nuova e più completa concezione del risarcimento danni è quindi tracciata.

(avv. Andrea Martinis)