Una recente sentenza della Corte di Cassazione (10516/17, depositata il 28 aprile) consente di fare il punto su una questione che ha dato spesso luogo a contenzioso, ovvero la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante (e, quindi del Ministero dell’Istruzione) per i danni subiti dagli alunni.
La responsabilità, rammenta la Corte, è di natura contrattuale: tra l’alunno (la famiglia) e l’istituto infatti si perfeziona un accordo, in base al quale sul secondo vengono a gravare dei doveri di protezione, mirati a preservare l’incolumità dell’alunno. Questo ha delle ripercussioni in tema di prescrizione (decennale, anziché quinquennale) e di prova (il danneggiato deve solo dimostrare il contratto e allegare l’inadempimento, mentre è il Ministero che dovrà provare di aver correttamente adempiuto agli obblighi).
La sussistenza dei doveri di protezione, precisa la Cassazione, comporta che l’istituto ha il compito di fare in modo che il minore “affidato dalle famiglie per la formazione scolastica non rimanga in nessun momento lasciato a sé stesso fintantoché, di detto minore, non intervenga a occuparsi un altro e diverso soggetto responsabile, eventualmente chiamato a succedere all’istituzione scolastica nell’assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia”.
Se, quindi, è pacifico ravvisare un obbligo di protezione in capo all’istituto durante gli orari di lezione, ci si può chiedere se tale obbligo sussista anche a lezioni finite, quando gli studenti escono da scuola e raggiungono il mezzo di trasporto per rientrare a casa. La risposta che fornisce la Cassazione è positiva, nel senso cioè di riscontrare un compito di vigilanza e controllo nel corso dello spostamento tra sede scolastica e raggiungimento dell’autobus.
Rientra quindi negli ordinari compiti dell’insegnante quello di accompagnare gli alunni fuori dalla sede scolastica e affidarli a chi si occuperà del loro trasporto (autista dell’autobus, genitore, ecc.): una volta esaurito tale compito, il dovere di vigilanza sul minore graverà infatti su altro soggetto, che ha preso in carico l’alunno.
Avv. Andrea MARTINIS
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