Sono stati recentemente aggiornati gli importi per il risarcimento del danno biologico di lieve entità (art. 139 del Codice delle assicurazioni) derivante dai sinistri causati dalla circolazione di veicoli a motore e natanti. I nuovi importi si applicano a decorrere dal mese di aprile 2018 e sono così determinati:
- valore punto di invalidità (danno da invalidità permanente): 807,01 euro
- valore giornaliero per inabilità temporanea (assoluta): 47,07 euro.
Qui il link al provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Avv. Andrea MARTINIS
diritto civile (responsabilità civile, assicurazioni, recupero crediti), privacy, diritto penale