Il danno da vacanza rovinata può essere imputato anche all’agenzia viaggi. È questo il succo dell’ordinanza n. 13511 del 2022 resa recentissimamente dalla Corte di cassazione. La Suprema Corte si è pronunciata su uno dei più classici casi di viaggio (dis)organizzato. Il consumatore, infatti, una volta giunto sul luogo di villeggiatura, si è accorto che pacchetto turistico acquistato era ben distante dalla realtà.

Le norme di riferimento

La normativa in materia è regolata dal cosiddetto “Codice del turismo” e deriva da una serie di direttive europee, consolidatesi negli anni. Le disposizioni fissano una serie di obblighi a carico sia dell’agenzia di viaggi che del tour operator. La prima è tenuta a fornire al turista le informazioni precontrattuali, nonché ad assisterlo. Il secondo è invece è responsabile dell’esecuzione concreta del contratto; deve, quindi, assicurarsi che i servizi offerti al turista siano effettivamente quelli promessi. Due momenti del viaggio, quindi, e due responsabili diversi.

Il danno da vacanza rovinata, secondo la citata normativa, si verifica quando si è in presenza di un inadempimento contrattuale “di non scarsa importanza”. Il turista, quindi, matura un diritto al risarcimento quando la vacanza è così compromessa da giustificare una richiesta economica per il disagio sofferto e l’occasione di relax sprecata. Di questo danno possono rispondere tanto l’agenzia quanto il tour operator, ma tenendo presenti le rispettive responsabilità.

La vicenda concreta

Nel caso deciso dalla Cassazione, è indubbio che il viaggio non sia andato come prospettato. Punto della discussione, semmai, è l’individuazione del responsabile. Il Codice del turismo, come si è  detto, prevede che agenzia e tour operator rispondano, ciascuno secondo le proprie responsabilità. Ed infatti l’agenzia di viaggio, convenuta in giudizio, ha eccepito di non dover rispondere degli aspetti inerenti all’esecuzione delle prestazioni, che incombono sul tour operator. Secondo questo ragionamento, l’inadempimento successivo alla fase organizzativa e di stipula del contratto sarebbe esclusivamente riferibile al tour operator.

La Corte di cassazione, però, è di diverso avviso. Secondo i Giudici di legittimità, infatti, anche l’agenzia di viaggi è responsabile del danno da vacanza rovinata. Questo in quanto, nel caso specifico, ha mancato di verificare in concreto se la struttura turistica presentata nel depliant fosse effettivamente corrispondente alle promesse. Nel corso del giudizio, cioè, si è dimostrato che l’agenzia ha semplicemente fatto affidamento sul tour operator, senza compiere alcun controllo. In questo modo, ad avviso della Cassazione, ha giustificato una condanna solidale al risarcimento del danno.