Con recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione civile (n.24474/2020) si è confermato l’indirizzo giurisprudenziale in tema di “danno differenziale derivante da infortunio sul lavoro” che certo risulta di particolare interesse in tali, sfortunate, circostanze.

Va anzitutto premesso che, in occasione di un infortunio patito, il lavoratore ha diritto a ricevere il risarcimento del danno subito sotto tutti i diversi aspetti, patrimoniali (retribuzione, spese mediche eccetera) e non patrimoniali (danno biologico, morale ed “esistenziale”). In materia di assicurazione INAIL l’indennizzo pagato dall’Istituto, tuttavia, non copre tutti i danni, né può essere liquidato, ai fini di tale assicurazione, con gli stessi criteri valevoli in ambito civilistico. È noto, infatti, che l’indennità INAIL assume rilievo solo in ambito previdenziale essendo valutabile secondo le tabelle di cui al D.M. 12.07.2000 che, comunque, non copre tutto il danno al quale ha diritto il lavoratore: la differenza è, appunto, costituita dal cd “danno differenziale” per il recupero del quale si può proporre autonoma e distinta azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro, ove ne ricorrano le condizioni di legge.

In tal senso la decisione della Suprema Corte di Cassazione ha confermato che

“va escluso a carico dell’INAIL l’indennizzo per il danno da “perdita del diritto alla vita”, atteso che, venendo in questione un bene, quale la vita, diverso dalla salute, non ricorre la nozione di danno biologico recepita dal citato art. 13 del D.Lgs. 38/2000”.

Per il risarcimento, dunque, di tale danno e più in generale del cd “danno differenziale” ci si dovrà rivolgere al datore di lavoro ovvero alla compagnia assicuratrice dello stesso che, il più delle volte, copre per l’appunto questo tipo di evento.

(avv. Franco Ferletic)