Il cliente di un supermercato resta schiacciato dalle porte automatiche poste all’ingresso/uscita del negozio. Nessuno dubita che, rispetto a questa disavventura, sia possibile configurare una responsabilità dell’esercizio commerciale. Ad esso, infatti, sicuramente compete l’obbligo di fare in modo che le persone in transito non subiscano un pregiudizio. La domanda, però, è un’altra: in caso di danno di questo tipo, il supermercato che tipo di responsabilità ha verso il cliente? Contrattuale o extracontrattuale?
Responsabilità contrattuale o extracontrattuale?
Porsi questo quesito significa cercare la radice dell’obbligo di protezione che ricade sul negoziante. Si tratta, cioè, di un’obbligazione accessoria rispetto a quella che sorge in un contratto di compravendita? Oppure va ricondotta al più generale principio di “neminem laedere” che riguarda la collettività? Non si tratta di una questione di poco conto. Distinguere tra responsabilità contrattuale o extracontrattuale ha infatti delle ricadute giuridiche precise. In primis, sulla prescrizione del diritto, che è di 10 anni in campo contrattuale e 5 in campo extracontrattuale. Secondariamente, muta anche il regime probatorio, visto che, quando si agisce ex contracto, l’attore può contare sull’inversione dell’onere probatorio: sarà il supermercato, quindi, a doversi difendere.
La Corte di cassazione (ordinanza n. 16224/2022) ha deciso nel senso della responsabilità extracontrattuale. Il ragionamento seguito dai Giudici è piuttosto intuitivo. Chi vorrebbe far rientrare questo specifico obbligo di protezione nel novero di obbligazioni generate dal contratto di compravendita, infatti, prende spunto da fattispecie contrattuali come il trasporto o il contratto d’albergo. Nel primo caso, è indubbio che la prestazione richiesta al trasportatore non è solo quella di trasferire le cose o le persone da un posto all’altro, ma gli si richiede anche di fare in modo che il trasporto sia sicuro. Le merci, in altre parole, non devono solo arrivare, ma devono giungere a destinazione integre. Lo stesso dicasi per le persone. Parimenti, nel contratto d’albergo non basta ospitare il cliente, ma va garantita anche la sua incolumità durante il soggiorno. Secondo questa interpretazione, si valorizza l’interesse del creditore.
La risposta della Cassazione: responsabilità extracontrattuale
E nel contratto di compravendita? Anche in questo caso, dice la Cassazione, il venditore è tenuto ad assicurare la protezione del compratore e dei suoi beni, quando l’esecuzione della prestazione o le modalità di attuazione del rapporto obbligatorio li espongano ad un pericolo di pregiudizio. Nella vendita in supermercato, tuttavia, il potenziale pericolo non è dato dalle modalità di consegna del bene, ma dalla potenzialità dannosa delle cose che si trovano nel supermercato. Il pericolo, quindi, non deriva dall’obbligazione a cui è tenuto il venditore e questo significa che a correrlo è sia chi effettua acquisti, sia chi, semplicemente, entra nel supermercato per poi uscire a mani vuote.
Nella vendita in supermercato, quindi, non c’è un legame diretto tra l’esecuzione dell’obbligazione spettante al venditore e il pericolo potenzialmente corso dal cliente. L’obbligo di protezione che il gestore del locale è tenuto ad osservare coinvolge allo stesso modo sia le persone che stipulano il contratto, acquistando qualcosa, sia gli altri, che imboccano la “corsia senza acquisti”. Per questa ragione, chi subisce un danno a causa delle porte automatiche di un supermercato dovrà seguire le regole previste per la responsabilità extracontrattuale.
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Avv. Andrea MARTINIS
diritto civile (responsabilità civile, assicurazioni, recupero crediti), privacy, diritto penale