La sentenza della Corte di cassazione n. 53134 del 22 novembre 2017 aiuta a definire l’ambito spaziale del cd. “Daspo”, il provvedimento con cui ai tifosi viene inibito l’accesso alle manifestazioni sportive e – conseguentemente – ai luoghi in cui esse hanno svolgimento. Nel caso di specie, si è ritenuto che il tifoso – destinatario di un Daspo – avesse violato il summenzionato divieto di accesso, in quanto è stato sorpreso a “passeggiare” attorno allo stadio dove, poco prima, si era svolto un incontro di calcio. La Corte ha considerato una violazione del Daspo il fatto di camminare nella zona adibita alla sosta dei veicoli destinati a trasportare i tifosi; poco importa, ha sentenziato il Collegio, che in quel momento non vi fossero veicoli con a bordo tifosi. L’area, ha rilevato la Corte, era delimitata con transenne rispetto al traffico “normale” e come tale era immediatamente riconoscibile come “pertinenza” dello stadio: entrare in una simile zona, quindi, ha comportato una violazione del Daspo. Violazione che, per inciso, è costata al tifoso una condanna a otto mesi di reclusione.

(avv. Andrea Martinis)