Il Garante per la protezione dei dati personali, con un provvedimento pubblicato il giorno 30.03.2020, ha individuato le linee-guida da osservare a cura degli istituti scolastici che, vista la situazione emergenziale e la conseguente chiusura delle scuole, hanno deciso o decideranno di ricorrere alla cosiddetta “didattica a distanza”.

Il provvedimento (cliccare qui per il testo integrale) si articola in cinque punti, che corrispondono ad altrettante indicazioni, qui sintetizzate in linea di massima:

1) non è necessario richiedere il consenso agli interessati (alunni, genitori, docenti), perché gli istituti scolastici sono già autorizzati al trattamento di tali dati, nell’ambito delle loro finalità istituzionali;

2) nella scelta degli strumenti da impiegare per la didattica a distanza, il singolo istituto deve privilegiare quelli che garantiscano sufficienti livelli di sicurezza e che limitino il trattamento ai soli dati necessari e per la sola finalità di didattica;

3) l’istituto dovrà regolare il proprio rapporto con il fornitore del servizio di didattica, che diventa responsabile del trattamento per conto della scuola (es: registro elettronico); nel caso in cui il singolo istituto ricorra a fornitori “generalisti”, sarà necessario pertanto assicurarsi che il fornitore limiti la sua attività ai soli dati essenziali per la didattica;

4) il fornitore del servizio non potrà condizionare l’erogazione dello stesso al consenso rispetto a trattamenti per finalità diverse dalla didattica (es: marketing);

5) agli interessati dovrà essere data informazione completa e comprensibile circa il trattamento dei dati.

(avv. Andrea Martinis)