Il gestore di un sito Internet può essere considerato (cor)responsabile del resto di diffamazione, anche se il contenuto diffamatorio è stato caricato da altri.

Nel caso esaminato dalla Cassazione penale (sentenza n. 54946 del 27 dicembre 2016), infatti, era successo che l’utente di un portale Internet aveva caricato un “post” dal contenuto diffamatorio e il gestore del sito, pur essendo stato informato del caricamento e – soprattutto – del contenuto del post (inequivocabilmente diffamatorio), non aveva provveduto a rimuoverlo. Per quanto emerso nel corso dei due gradi di giudizio, non c’era modo di dimostrare che il gestore non avesse avuto la possibilità di intervenire, mentre si era appurato che l’autore del caricamento aveva inviato al gestore una e-mail contenente le informazioni relative al materiale caricato.

La condotta del gestore, pertanto, è consistita nel aver mantenuto online (e quindi visibile ad una platea di spettatori) il testo diffamatorio, pur avendo avuto notizia del caricamento e pur potendo provvedere alla sua rimozione.

(avv. Andrea Martinis)

 

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