Una nuova pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (per la precisione, nella causa C-507/17) ha contribuito a definire i compiti a cui è tenuto il gestore di un motore di ricerca Internet (in questo caso, Google) per rispettare il cosiddetto diritto all’oblio.

Tale diritto consente ad ogni persona di ottenere la deindicizzazione di quei risultati di ricerca che, riguardandola, contemplino aspetti personali (siano quindi inerenti a dati personali) e risultino fuorvianti, in quanto – ad esempio – datati o non più pertinenti. Il diritto all’oblio è stato dapprima inquadrato a livello giurisprudenziale (celebre il caso Google Spain) e quindi ha trovato una previsione normativa nel nuovo Regolamento Europeo Privacy (GDPR).

In presenza, quindi, di una lesione giuridicamente rilevante, l’interessato può rivolgersi al gestore del motore di ricerca e pretendere la deindicizzazione dei risultati; la domanda che ci si pone, però, è quale sia la portata di tale richiesta, se, in particolare, la deindicizzazione debba essere accordata solo entro i confini dell’Unione Europea o se, invece vada estesa su scala globale.

Il gestore del motore di ricerca dispone infatti di strumenti per cui i risultati vengono diversamente regolati in base alla provenienza della richiesta (verificata sulla base dell’indirizzo IP), per cui, a fronte della stessa ricerca, si possono avere risultati diversi a seconda di dove sia collocato fisicamente chi effettua tale ricerca. Concepire in senso lato il diritto all’oblio significherebbe che i provvedimenti atti a garantirlo andrebbero adottati su scala globale.

La risposta che giunge dalla Corte è che la tutela della privacy, garantita dal GDPR del 2016 (entrato in vigore lo scorso anno) è concepita come valida entro i confini UE; in altre parole, il gestore del motore di ricerca non è tenuto a dar seguito alla richiesta di deindicizzazione su scala globale, anche se conserva la facoltà di farlo. Potrebbe, peraltro, agire a livello nazionale (è possibile infatti che i risultati indicizzati facciano riferimento a siti/notizie che fanno riferimento ad un unico Paese), fermo restando che il gestore è comunque tenuto a porre in essere strumenti risolutivi rispetto alla domanda rivoltagli.

(avv. Andrea Martinis)