Un papà si fa prestare l’automobile e fa un giro con il figlio di sei/sette anni. Accosta, scende dal veicolo e si mette a parlare con un conoscente. Ad un certo punto, si accorge che il figlioletto si agita e vuole uscire dall’auto. Allora, il papà sbatte la portiera aperta per impedire al piccolo di scendere. La portiera, però, si chiude sulla mano del bambino rompendogli un dito. La vicenda non finisce qui, perché un dito è stato rotto e i danni devono essere risarciti. Da chi? I genitori del piccolo decidono di fare causa alla proprietaria del veicolo, che aveva prestato loro l’automobile.

Art. 2054 c.c. e responsabilità solidale

L’art. 2054 del Codice Civile stabilisce che, quando un veicolo in circolazione provoca un incidente, ad essere responsabile è il conducente, in solido con il proprietario. Dunque, la proprietaria del veicolo, che l’aveva prestato a un amico, il quale aveva rotto il dito al figlio sbattendo la portiera, viene citata in giudizio affinché venga condannata a risarcire i danni. E, a citarla in giudizio, è proprio il signore che si era fatto prestare l’auto ed ha sbattuto la portiera, essendo il padre del piccolo infortunato.

La causa si svolge davanti al Giudice di Pace, che rigetta la domanda. Ma il papà non si arrende e impugna la sentenza in Tribunale, che conferma la sentenza e rigetta la richiesta di risarcimento. Il Tribunale, infatti, ritiene che il proprietario sia responsabile degli incidenti assieme al conducente, ma solo se il veicolo è in circolazione. E, nel nostro caso, il veicolo era fermo, tant’è che il conducente era sceso dalla macchina per parlare con un conoscente. Il padre però non si convince e ritiene che, per la rottura del dito del figlio, il risarcimento debba essere pagato. Così, si rivolge alla Corte di Cassazione.

La soluzione della Cassazione

Per quest’ultima, “il concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata”. In particolare, anche la movimentazione degli sportelli a veicolo fermo riguarda la circolazione del veicolo. Dunque, il Tribunale ha sbagliato nel ritenere che la regola dell’art. 2054 c.c., che va applicata ai veicoli in circolazione, non c’entrasse. C’entra, eccome. Il danno è pertanto risarcibile e la proprietaria del veicolo è potenzialmente responsabile (Corte di Cassazione, ord.n. 10024/20).