È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (31.07.17) il D.M. Infrastrutture e Trasporti 13.06.17 n. 282, recante importanti precisazioni in merito, tra l’altro, alle modalità di accertamento delle infrazioni al Codice della strada ed in particolare l’eccesso di velocità. L’importanza di questa pubblicazione risiede nel fatto che, per la prima volta, viene attribuito valore normativo a quelle che fino ad oggi erano disposizioni contenute in “circolari” del Ministero e, quindi, non vincolanti per gli Enti, molto spesso attivi sul fronte delle multe per eccesso di velocità.

Di seguito, sintetizziamo alcuni punti, utili da conoscere prima di mettersi in viaggio:

  1. a) l’accertamento dell’eccesso di velocità può essere effettuato con sistemi di rilevamento fissi (es: tutor), temporanei (es: telelaser) e mobili (collocati cioè su autoveicoli in movimento);
  2. b) viene posto l’accento sulla necessità di taratura periodica (almeno annuale) degli strumenti di rilevamento;
  3. c) le postazioni fisse e quelle temporanee devono essere presegnalate, mediante segnali posti ad “adeguata distanza” rispetto al punto di controllo. Questi segnali possono essere fissi solo ove l’impiego delle apparecchiature di rilevamento non sia occasionale, ma “assuma il carattere della sistematicità”. Le postazioni fisse automatiche devono essere ben visibili e recare l’indicazione del corpo accertatore, mentre quelle temporanee devono essere presidiate dall’agente in uniforme;
  4. d) ove possibile, di norma la contestazione della violazione deve essere immediata; ci si richiama comunque a quanto previsto nell’art. 201 Cds per quanto riguarda le modalità di contestazione differita.

(avv. Andrea Martinis)