La multa per eccesso di velocità può essere annullata se per accertare la violazione si è usato il cosiddetto scout speed. Si tratta del sistema di rilevazione della velocità installato direttamente sulle vetture della Polizia e che consente un accertamento “in corsa”. Per poter utilizzare questo dispositivo e multare gli automobilisti, però, l’Autorità deve informare della presenza di controlli. Questo è, in estrema sintesi, il contenuto dell’ordinanza n. 2384/2023 resa dalla Corte di cassazione.

La chiave per capire deriva da una lettura attenta delle norme. Si parte dall’art. 142 del Codice della strada, il quale prevede che tutti i controlli sull’eccesso di velocità devono essere segnalati in anticipo. C’è però il D.M. 5 agosto 2007, il quale regola come effettuare la segnalazione della presenza di un controllo. Il decreto prevede però che i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli non debbano essere segnalati.

C’è quindi un contrasto tra le due norme. Una (code della strada) prevede un generale obbligo di segnalazione, l’altra (decreto ministeriale) esclude da questo obbligo i dispositivi installati sui veicoli. La Cassazione rileva questo contrasto e non ha dubbi sulla sua soluzione: prevale la norma di rango superiore. E tra legge (Codice della strada, ovvero decreto legislativo n. 285/1992) e decreto ministeriale, prevale la prima. L’obbligo generale, pertanto, non può subire una deroga per effetto di una norma inferiore. La multa per eccesso di velocità, quindi, va annullata.