La sospensione delle attività scolastiche a causa dell’emergenza Covid-19 e l’incertezza sulle tempistiche e modalità della loro ripresa comporta un’evidente difficoltà economica e organizzativa per le famiglie e dubbi su come comportarsi con il pagamento delle rette scolastiche e dei servizi correlati.

Quanto ai servizi accessori come mensa, scuolabus o attività extrascolastiche non vi è dubbio che se il servizio non viene usufruito, nulla deve essere versato e che ogni richiesta di pagamento è indebita. Illegittima sarebbe anche la mancata restituzione di somme già corrisposte per servizi non usufruiti.

Più complessa risulta la questione del pagamento della retta scolastica per la frequentazione di scuole private o paritarie, come anche di asili nido.

La maggior parte degli istituti scolastici ha ormai attivato la DaD (didattica a distanza), che però non è in grado di sostituire il servizio che veniva garantito in precedenza, soprattutto nelle prime fasce d’età. Su tale presupposto, molti istituti scolastici hanno già autonomamente previsto una riduzione della retta proporzionale al servizio effettivamente offerto. Ma quando ciò non avviene? Cosa devono fare le famiglie in assenza di una disposizione da parte della legislazione per l’emergenza? Ecco tutti i punti da analizzare:

  1. Il primo passo è esaminare il contratto eventualmente firmato con la scuola e verificare che non vi sia una clausola che preveda il pagamento della retta scolastica anche in caso di eventi esterni non imputabili. In presenza di una clausola del genere, infatti, risulterà difficile sostenere l’illegittimità delle richieste dell’istituto scolastico.
  2. Se il contratto nulla dice, si dovrà guardare al servizio effettivamente offerto dalla scuola. In mancanza di un servizio sostitutivo, le famiglie non potranno essere obbligate a pagare alcunché ed avranno anche diritto ad ottenere il rimborso di quanto indebitamente già versato. Infatti, ai sensi dell’art. 1463 c.c. è previsto nei contratti a prestazioni corrispettive che la parte liberata dalla propria prestazione divenuta impossibile per causa ad essa non imputabile, non potrà richiedere all’altra la controprestazione (impossibilità sopravvenuta totale).
  3. Qualora invece la scuola garantisca stabilmente (e, aggiungerei, proficuamente) un servizio di didattica a distanza, l’art. 1464 c.c. rubricato “impossibilità parziale” riconosce comunque alle famiglie il diritto ad ottenere una riduzione della controprestazione (vale a dire dell’importo della retta da pagare) proporzionale al minor servizio ricevuto. Nella rimodulazione della retta, le scuole dovranno considerare che la prestazione normalmente richiesta alla scuola non è solo la didattica, ma anche – a titolo esemplificativo – la vigilanza dei minori. La norma richiamata prevede anche il diritto di recedere dal rapporto contrattuale qualora non vi sia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale, disposizione che però si ritiene utilmente applicabile solamente per le scuole non dell’obbligo.

Per quanto possibile, sarà pertanto opportuno trovare una soluzione condivisa, che contemperi la necessità della scuola di sostenere i costi della struttura e le notevoli difficoltà che le famiglie stanno affrontando. Nel caso in cui non ci sia la volontà di corrispondere alcun contributo o di usufruire dei servizi sostitutivi offerti, si consiglia di comunicarlo formalmente all’istituto scolastico.

(avv. Vanessa Zanette)