Il tema del mantenimento dei figli è tradizionalmente motivo di contrasto tra ex coniugi. Si discute in particolare sull’ammontare dell’assegno mensile che il genitore non collocatario deve versare. In particolare, la discussione verte su quali spese debbano considerarsi “straordinarie”.
Con una recente pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha fornito una precisazione importante. Secondo questo orientamento, “devono intendersi spese “straordinarie” quelle spese che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli“. L’inclusione di queste spese “in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento“. Non solo: includere questespese nell’assegno potrebbe “recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo“, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti” (Cass. civ., Sez. I, ord. dd. 15.12.2021, n. 40281).
Tale pronuncia non mancherà di esplicare i propri effetti sulle future quantificazioni del contributo mensile posto a carico del genitore non collocatario. L’assegno infatti dovrà quindi tenere conto di spese (per lo più quelle scolastiche ed extrascolastiche svolte con regolarità dai figli) considerate fino ad oggi “straordinarie”.
Conseguentemente, anche i Protocolli sulle spese straordinarie in uso presso i vari Tribunali dovranno, inevitabilmente, venire aggiornati sulla base di tale indicazione.
Insomma, anche il mantenimento dei figli è una questione in continua evoluzione!