Un bambino passeggia tranquillamente tenuto per mano dalla mamma, quando … bang! Sopraggiunge in bicicletta un altro ragazzino che lo travolge, lo fa cadere e lo manda in ospedale. Il bambino travolto subisce la frattura del gomito sinistro, purtroppo con postumi permanenti. Viene quindi chiesto il risarcimento dei danni subiti. A chi? Al piccolo ciclista? No: ai suoi genitori.
Infatti, l’articolo 2048 del Codice Civile stabilisce che il padre e la madre sono responsabili dei danni causati dai figli minori che abitano con loro. Va sempre tenuto presente, infatti, che gli adulti hanno l’obbligo di educare i figli e di vigilare su come si comportano. E, se non li educano e non vigilano su di loro, quando i bambini fanno un danno, è colpa di mamma e papà. Ecco la colpa dei genitori detta in latino: si tratta della “culpa in educando” e della “culpa in vigilando”. Cioè, come si può intuire, della colpa per non aver educato e della colpa per non aver vigilato sui propri figli.
La condanna e il ricorso in cassazione
I genitori del giovane e avventato ciclista, condannati a pagare il risarcimento del danno al piccolo infortunato, si rivolgono alla Corte di Cassazione e contestano la condanna subita. Come si difendono? Sostengono che il genitore non deve mica controllare costantemente ciò che fa il figlio: lo deve educare e sorvegliare quando è possibile farlo. Ma il ragazzo ha comunque una sua sfera di autonomia all’interno della quale sfugge al controllo dei genitori. Nel nostro caso, il sinistro è avvenuto all’interno di un parco, in cui il bambino svolgeva le solite attività di svago. Risultava pertanto impossibile per il genitore vigilare il proprio figlio.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 24907/19) osserva che il concetto di “educazione” non funziona così. Non ti devi mica comportare bene solo quando ti stanno a guardare. Se sei stato educato bene, saprai comportarti correttamente anche quando i genitori non sono presenti. Come è stata valutata la guida del piccolo ciclista? Negligente. E ciò è sufficiente per individuare la responsabilità dei suoi genitori, che sono colpevoli di non aver impartito al figlio un’educazione sufficiente per impostargli una corretta vita di relazione. E sono colpevoli di non aver svolto una vigilanza adeguata in relazione all’età, all’indole e al carattere del figlio.
Avv. Guendal CECOVINI AMIGONI diritto civile (immobiliare, condominio, locazione, famiglia, successioni)