È piuttosto diffusa, nell’opinione pubblica, la convinzione che un disservizio contrattuale o un altrui atto illecito conducano automaticamente all’obbligo a risarcire un presunto “danno morale” a vantaggio di chi ha subito tali comportamenti. Il ritardo nell’esecuzione di una prestazione contrattuale, ad esempio, viene spesso invocato come fonte di risarcimento di un qualche “danno morale” in favore del soggetto che, incolpevolmente, ha atteso oltretempo l’esecuzione di quanto dovuto. L’ordinanza resa dalla Corte di Cassazione lo scorso 27 agosto (ordinanza n. 17894/2020) aiuta a far chiarezza, escludendo certi facili automatismi, alimentati spesso da una informazione non adeguata.

L’ipotesi esaminata dalla Corte è quella del mancato allacciamento alla linea telefonica: nel caso specifico, l’utente, che a causa dell’inerzia della compagnia telefonica era rimasto privo di linea fissa per alcuni mesi, lamentava di aver subito un danno non patrimoniale a causa dell’impossibilità di utilizzare il servizio.

La Cassazione, tuttavia, ha spazzato via la richiesta risarcitoria, chiarendo che il danno non patrimoniale è risarcibile solo in due ipotesi: a) quando viene previsto espressamente dalla legge (e questo non è il caso) e b) quando c’è stata la lesione di un diritto fondamentale della persona, garantito dalla Costituzione. Questa seconda possibilità è ovviamente ancorata al catalogo dei “diritti fondamentali”: quanto più lo si considera esteso, tanto più maggiore sarà la possibilità di risarcire un danno. È innegabile che l’evoluzione sociale abbia portato, negli anni, a vedere come “diritto fondamentale della persona” alcune ipotesi che, precedentemente, restavano escluse: si pensi, ad esempio, al diritto alla riservatezza, al diritto all’identità personale, ecc. Secondo il Giudice di legittimità, tuttavia, si può parlare di “diritto fondamentale” solo a due condizioni: 1) che il diritto riguardi la persona: ecco quindi che la pretesa di avvalersi di un bene materiale (come appunto il telefono) resta fuori; 2) che l’esercizio del diritto non possa essere impedito senza allo stesso tempo limitare la dignità dell’uomo: rinunciare all’uso del telefono, ovviamente, non limita alcuna libertà costituzionale (nemmeno quella di comunicare, visto che resta attuabile, in altre forme).

Da qui la stroncatura finale: il guasto telefonico non costituisce violazione di alcun diritto della persona costituzionalmente garantito ed il suo avverarsi non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali. È bene ricordarselo, prima di fantasticare su improbabili risarcimenti.

(avv. Andrea Martinis)