La Corte di Cassazione ha ribadito che “il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta”.
In pratica, mettersi alla guida con un tasso alcolemico eccessivo è punito dalla legge indipendentemente dal tipo di veicolo guidato (e dal tipo di carburante usato).
Ciò perché, è bene ricordarlo, riveste “un ruolo decisivo la concreta idoneità dei mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale”.
Infatti, è intuibile che anche un velocipede, se condotto da un ciclista che ha alzato il gomito, può influire negativamente sul traffico e causare incidenti.
Il ricorso del ciclista è stato pertanto respinto.
Corte di Cassazione, sezione penale, n. 17684/2015
Avv. Guendal CECOVINI AMIGONI diritto civile (immobiliare, condominio, locazione, famiglia, successioni)