L’utilizzo dell’home banking è ormai estremamente frequente ma, parallelamente alla sua diffusione, sono cresciuti i fenomeni di cd. “furto di identità”, ovvero le frodi informatiche consistenti nell’impossessarsi delle credenziali di accesso altrui per poi eseguire operazioni sul conto corrente. In questi casi, il correntista, molto spesso all’oscuro di tutto, si trova a subire un danno che, in alcuni casi, dovrà essere risarcito dalla banca.

Questa è la conclusione a cui è pervenuto recentemente il Tribunale di Roma (sentenza n. 16221 del 2016) che, seguendo la linea tracciata dalla Corte di cassazione (sentenza n. 10638 del 2016) è giunto ad affermare la responsabilità dell’istituto di credito. Nella fattispecie, il correntista aveva subito uno “svuotamento” del suo conto, avvenuto attraverso una truffa consistita nella creazione di un altro conto corrente, sempre a suo nome, utilizzando una falsa carta di identità: il truffatore, dopo aver rubato i dati per l’accesso all’home banking, aveva poi trasferito i soldi sul conto corrente creato ad hoc, ovviamente all’insaputa del malcapitato.

Le banche convenute sono state ritenute responsabili per il danno subito, in quanto nella fattispecie opera un meccanismo di inversione dell’onere della prova (art. 15 d.lgs. 196/03, che richiama l’art. 2050 c.c.): la banca, che con il servizio di home banking viene a trattare dati sensibili dei suoi clienti, deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l’illegittima intrusione nel sistema e il danno conseguente. Il correntista che subisce questo genere di truffa, dunque, è tenuto unicamente a disconoscere le operazioni bancarie indebite, mentre sarà onere della banca dimostrare che il danno si è verificato per una causa non imputabile alla vulnerabilità del sistema.

(avv. Andrea Martinis)

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