Il Tribunale di Arezzo – sezione lavoro – si è pronunciato su un caso di stretta attualità, ovvero l’obbligo di indossare la mascherina. Era infatti accaduto che un dipendente di un negozio non aveva servito un cliente perché quest’ultimo, avvicinandosi alla cassa, si era rifiutato di indossare la mascherina. Il lavoratore aveva invitato il cliente, se non altro, a coprirsi il volto con il collo della felpa, ma questi aveva opposto un fermo rifiuto, dicendo che “le mascherine le portano i malati”. Il “ribelle” si era poi allontanato dal negozio, lamentandosi del mancato servizio; una volta a casa, aveva espresso il suo disappunto via social, tanto che il titolare dell’attività, venuto a conoscenza dei fatti, aveva deciso di licenziare il dipendente.
Il licenziamento era stato motivato dalla condotta del dipendente, che secondo il datore di lavoro aveva leso l’immagine aziendale. Il licenziato, però, aveva impugnato questa decisione, ottenendo la reintegrazione; successivamente, il Tribunale di Arezzo (sentenza n. 9 del 2021) si è occupato della vicenda nel merito, decidendo in favore del dipendente.
Secondo il Giudice del lavoro, infatti, il dipendente non ha recato alcuna offesa al cliente, né tantomeno al datore di lavoro, posto che il rifiuto di servire il cliente è stato subordinato alla mancata osservanza di una prescrizione a tutela della salute. Il lavoratore, quindi, si è limitato ad esercitare il proprio diritto, costituzionalmente garantito, a svolgere la propria prestazione in condizioni di sicurezza; addirittura, aggiunge il Tribunale, egli avrebbe potuto astenersi dal lavoro, poiché lo svolgimento della prestazione lo esponeva ad un rischio di danno alla persona.
Non va dimenticato, del resto, che è il datore di lavoro ad essere civilmente e penalmente responsabile per la salute dei propri dipendenti; tra le disposizioni volte a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro vanno considerate anche le misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19. Il dipendente, quindi, ha semplicemente tutelato i propri diritti.
(avv. Andrea Martinis)
Avv. Andrea MARTINIS
diritto civile (responsabilità civile, assicurazioni, recupero crediti), privacy, diritto penale