Nel corso del lockdown, i termini processuali sono stati sospesi per il periodo compreso tra il 9 marzo e l’11 maggio. Successivamente alla ripresa, il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (“decreto rilancio”) ha chiarito che, tra i termini da considerarsi sospesi in tale periodo ci siano anche quelli per la presentazione di querela (tre mesi a decorrere dalla conoscenza del fatto, secondo l’art. 124 c.p.). Questo significa, pertanto, che i due mesi a cavallo tra marzo e maggio 2020 non andranno computati ai fini della tempestività e che sarà tuttora possibile presentare querele che altrimenti, calendario alla mano, potrebbero risultare tardive.