Dal danno biologico non deriva, di per sé solo, anche il danno da perdita di capacità lavorativa. Il principio è stato ribadito dalla Corte di cassazione (sentenza n. 5786 dell’8 marzo 2017), secondo cui il fatto che sia ravvisata la presenza di un danno biologico (lesione alla salute) non implica necessariamente che il danneggiato abbia anche riportato un danno da perdita di capacità lavorativa. Tale voce di danno è infatti di tipo patrimoniale, consistendo sostanzialmente nella diminuzione della capacità di produrre reddito, mentre il danno biologico è – come del resto suggerisce il nome stesso – un danno non patrimoniale.
Non solo: il danno da perdita di capacità lavorativa va espressamente e separatamente allegato e provato. Serve pertanto dimostrare, da un lato, che la menomazione fisica subita incida sulla capacità lavorativa e, dall’altro, che il danneggiato era in grado (o sarebbe stato in grado) di svolgere quella determinata attività lavorativa. Non è necessario, precisa la Corte, che l’attività sia esercitata al momento del sinistro, ma può essere sufficiente dimostrare il possesso di una qualifica professionale.
Avv. Andrea MARTINIS
diritto civile (responsabilità civile, assicurazioni, recupero crediti), privacy, diritto penale