Il caso esaminato dalla Cassazione e deciso con la sentenza n. 5787/17, depositata lo scorso 8 marzo, è quello di un minore che, dopo essere sfuggito al controllo dei genitori, è finito sulla sede stradale, dove un autoveicolo in transito lo ha investito.
I genitori hanno quindi agito per chiedere il risarcimento del danno, che è però stato ridotto nella misura del 20%, stante l’individuazione di un “comportamento colposo” del danneggiato, responsabile di essere finito sulla sede stradale all’improvviso. La Cassazione ha confermato questa impostazione, specificando che “il fatto colposo del creditore che abbia contribuito al verificarsi dell’evento dannoso è, ai sensi dell’art. 1227 c.c., rilevabile d’ufficio dal giudice”; la locuzione di “fatto colposo”, prosegue la sentenza, “deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, e non quale sinonimo di comportamento colposo, per cui l’indagine deve essere limitata all’accertamento dell’esistenza della causa concorrente nella produzione dell’evento dannoso, prescindendo dall’imputabilità del fatto all’incapace e dalla responsabilità di chi era tenuto a sorvegliarlo”.
In altre parole, secondo questa impostazione non servono indagini circa l’imputabilità del comportamento al minore, ovvero la responsabilità dei genitori tenuti a sorvegliarlo: se, come è stato provato, vi è stato un comportamento che oggettivamente ha contribuito a causare il danno, il risarcimento va proporzionalmente ridotto.
Avv. Andrea MARTINIS
diritto civile (responsabilità civile, assicurazioni, recupero crediti), privacy, diritto penale