Il cosiddetto danno da perdita di rapporto parentale è il pregiudizio, di natura non patrimoniale, che i parenti della vittima subiscono per effetto del decesso del congiunto; il classico esempio è quello del sinistro stradale mortale, che legittima i familiari a chiedere di essere risarciti per la morte della vittima. Il danno, in questa ipotesi, è rappresentato dal venir meno del rapporto tra danneggiato e defunto ed è tanto più rilevante quanto più intenso era il legame tra i due congiunti.
Elemento normalmente apprezzato dal giudice per la liquidazione del danno è la convivenza, sul presupposto per cui i familiari che vivono assieme sviluppino un legame affettivo più intenso. Si pone quindi il problema del danno subito dal nipote per la perdita del nonno, che molto spesso non è convivente con la “famiglia nucleare” composta da genitori e figli. Secondo la Corte di cassazione (sentenza n. 29332 del 7 dicembre 2017), “anche il legame parentale fra nonno e nipote consente di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo […] e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva, ovviamente, la necessità di considerare l’effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno”. In altre parole, per dimostrare il danno da perdita di rapporto parentale tra nipote e nonno è necessario che il danneggiato dia prova dell’esistenza di tale legame affettivo, ma non è indispensabile che i due fossero conviventi prima del decesso.
Avv. Andrea MARTINIS
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