Esasperato dalla musica che il vicino ascoltava ad alto volume, di giorno e di notte, un condomino si è rivolto alla Giustizia, chiedendo la condanna del vicino per il reato previsto dall’art. 659 c.p., norma che punisce “chiuque disturba le occupazioni o il riposo delle persone”.
Si andava quindi a processo, nel corso del quale si accertava che, effettivamente, in una determinata serata il vicino aveva dato una festa in casa, protrattasi fino a tarda notte con musica e rumori vari, che si sentivano nell’appartamento del querelante. Troppo poco, secondo la Corte di cassazione (sentenza 31741 del 2020) per poter giungere ad una sentenza di condanna, poiché quando si tratta di rumori prodotti in edificio condominiale è necessario che essi, tenuto conto anche dell’ora (notturna o diurna), in cui vengono prodotti, arrechino disturbo ovvero abbiano l’idoneità concreta di arrecare disturbo ad una parte notevole degli occupanti del medesimo edificio.
In altre parole: per aversi “disturbo alle persone”, è necessario, appunto che ad essere “disturbato” non sia il solo occupante dell’appartamento adiacente chi abita sopra o sotto, per esempio), ma occorre dimostrare che i rumori prodotti abbiano molestato una porzione più ampia dei condomini. Mancando questa prova, al condomino disturbato sarà comunque possibile agire in sede civile per chiedere il risarcimento del danno.
(avv. Andrea Martinis)
Avv. Andrea MARTINIS
diritto civile (responsabilità civile, assicurazioni, recupero crediti), privacy, diritto penale