Il Codice del consumo contiene alcune norme che offrono importanti strumenti di tutela per il consumatore; una di queste è sicuramente quella concernente la possibilità di rilevare un vizio di conformità sulla cosa venduta, come previsto dall’art. 130.

Questa disposizione stabilisce che il venditore è responsabile per il vizio di conformità esistente al momento della consegna del bene: in questo caso, infatti, il consumatore può chiedere la riparazione ovvero la sostituzione, oppure ancora la riduzione del prezzo, in proporzione al difetto riscontrato. Ripristino o riparazione sono dovuti dal venditore, a meno che non siano eccessivamente onerosi, circostanza che va valutata con riferimento al valore del bene e all’entità del vizio; in alternativa, resta il rimedio del recesso.

Quale norma di chiusura, l’art. 130 del Codice del consumo specifica che “un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto”.

Ma quando si può parlare di “difetto di lieve entità”? Un esempio è quello preso in esame nella ordinanza n. 10456 del 2020 resa dalla Corte di cassazione, che ha avuto modo di pronunciarsi sulla richiesta di risoluzione del contratto avanzata riguardo ad un divano, il quale, a detta dell’acquirente, aveva una tonalità di colore diversa da quella richiesta. La differenza, stando alla tesi prospettata, era solo quella del tono di colore: da verde smeraldo a verde marcio, tinta quest’ultima non gradita dal consumatore, che sosteneva come la tonalità non si adattava al resto del mobilio.

La Cassazione, però, ha ritenuto che questa sottile sfumatura debba essere qualificata come un difetto di lieve entità; da un lato, la distinzione della tonalità (e non della tipologia di colore) rasenta la soggettività (molte persone farebbero in effetti fatica a distinguere tra i due tipi di verde indicati), dall’altro, rammenta sempre la Corte, il consumatore non si era immediatamente lamentato di tale asserito vizio ma, al contrario, dopo la consegna (e quindi, dopo aver visto il colore del divano) aveva provveduto al pagamento, dimostrando così di non ritenere così essenziale il fatto che il divano fosse di una tonalità sgradita.

(avv. Andrea Martinis)